Statuto
Consiglio Direttivo e Presidente Storia Statuto Regolamento InternoAssociazione Sportiva Dilettantistica Danza AKLAMA'
Art.1: Costituzione e Sede
Sulla base degli articoli 17 e 18 della Costituzione Italiana, degli art. 36, 37, 38 del Codice Civile, della legge 383/2000 e delle norme vigenti in materia di sport (che annoverano ogni tipo di danza tra le attività riconosciute come sportive dal CIO e dal CONI) è costituita l'associazione di promozione sociale, dilettantistico - sportiva, artistica e educativa di danza, denominata:
“Associazione Sportiva Dilettantistica danza Aklama’ “ a. p. s, con sede in Via Decorati al Valor Militare 44/54, 41049 Sassuolo (Modena).
Art.2: Anno sociale ed esercizio fiscale
L'Associazione stabilisce come proprio anno sociale ed esercizio finanziario/fiscale il periodo che va dal
1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.
Art.3: Scopo non di lucro
L’Associazione opera senza fini di lucro, conformandosi alle leggi nazionali e regionali sull'associazionismo sportivo e di promozione sociale e collaborando con altre esperienze sportive (con particolare riguardo alla danza), forze sociali e Istituzioni, contribuendo a una maggiore divulgazione delle normative e degli interventi pubblici in materia di sport, cultura e promozione sociale.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
L’Associazione deve avere un minimo di 10 iscritti, dei quali almeno 7 che abbiano raggiunto la maggiore età.
Art.4: Fini dell’Associazione
L'Associazione statuisce come proprie finalità le seguenti sotto indicate:
1) Sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività sociali, motorie, dilettantistico - sportive e artistiche di uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un'attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale e alle loro famiglie; promuove la crescita umana e sociale dei propri soci attraverso l’organizzazione di percorsi e iniziative culturali, ricreative, educative e formative, comprese attività didattiche per l'avvio e il perfezionamento dell’arte e dello sport e della danza e delle attività a esse connesse;
2) Svolgere il proprio compito educativo, favorendo un'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità;
3) Concorrere alla difesa e allo sviluppo della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport ispirandosi ai principi di democrazia e di pari opportunità, improntando le sue attività alla lealtà e all’osservanza dei principi e delle norme sportive ed etiche;
4) Raggiungere i requisiti per accedere ai mutui agevolati del Credito Sportivo per l'impiantistica sportiva.
Art.5: Attività dell’Associazione
Nello specifico sono attività svolte dall’associazione:
1) Promuovere iniziative e attività sportive, culturali, artistiche e educative atte a sviluppare attitudini e comportamenti attivi dei soci.
2) Promuovere, attraverso la conoscenza e l’applicazione d’ogni tecnica che lo permetta, la crescita e l’evoluzione personale, quale ingrediente fondamentale per il mantenimento consapevole di un buono stato di benessere che sia esso fisico, energetico/spirituale, mentale e/o emozionale.
3) Diffondere la conoscenza dell’arte e della tecnica della danza e della coreografia nei suoi vari aspetti e stili e qualsiasi altro tipo di attività, soprattutto artistico - motoria, collegata alla musica e alla sua interpretazione, al teatro e allo spettacolo in genere, sia dal vivo sia riprodotto su qualsivoglia supporto o teletrasmesso. Parimenti diffondere adeguata conoscenza delle arti e delle tecniche collegate o complementari alla danza e all’attività artistica - motoria nel suo complesso, con particolare attenzione alla musica, al teatro, alla televisione, al cinema, agli audiovisivi, alla fotografia, alla scenografia, agli strumenti multimediali in genere, e a qualsiasi altra forma complementare artistica e/o spettacolare, non solo nei confronti dei propri soci ma, anche e soprattutto, nei confronti di tutti i cittadini.
4) Promuovere, distribuire ed eseguire concerti, intrattenimenti e spettacoli con particolare riguardo al teatro, alla musica e alla danza, indire gare, concorsi e rassegne, organizzare scuole, accademie, corsi didattici, seminari di studio, convegni, dimostrazioni e altre manifestazioni utili alla crescita culturale, sportiva, educativa e artistica dei soci e dei cittadini terzi interessati.
5) Curare pubblicazioni, edizioni nastri video discografiche e fotografiche e comunque multimediali , nonché istituire una biblioteca di consultazione.
6) Stabilire relazioni con Enti pubblici e privati, associazioni sportive, culturali e artistiche, con il mondo della scuola e con Enti turistici.
7) Sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di reciprocità.
8) Organizzare attività complementari di assistenza per i soci e i partecipanti intenti nelle attività istituzionali anche attraverso la somministrazione di alimenti e bevande, in particolar modo quando essa aderisce a un’associazione nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno.
Per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi. Per rispondere alle esigenze dei propri soci, l’Associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio e attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese iniziative di beneficenza e volontariato.
Art.6: Soci dell'associazione
Possono essere soci dell'associazione sportiva e educativa tutti i cittadini che ne condividono le finalità, non sono tuttavia ammessi soci temporanei.
Le richieste d’iscrizione vanno indirizzate al Consiglio di Presidenza su modulo a ciò predisposto; la presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale; è compito della Presidenza ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda sia respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea generale, nella sua prima convocazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori di anni 18, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art.7: Diritti e doveri dei Soci dell'associazione
I soci hanno i seguenti diritti:
1) I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa nel rispetto dei regolamenti specifici dell’Associazione.
2) I soci hanno diritto di eleggibilità alle cariche sociali solo se in possesso dei seguenti requisiti:
a) Hanno un'anzianità d’iscrizione all’Associazione di almeno sei mesi;
b) Non abbiano avuto condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, in altre parole a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a un anno;
c) Non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiore a un anno;
d) Non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
e) Abbiano raggiunto la maggiore età;
f) Siano in regola con il pagamento della tessera sociale (la tessera sociale e le quote versate non sono trasmissibili né rivalutabili) e di eventuali quote contributive mensili o altre periodicità in relazione all'attività dell'associazione sportiva;
g) Non siano decaduti dalla qualifica di socio.
I soci hanno i seguenti doveri:
1) Sono tenuti all'osservanza dello statuto;
2) Sono tenuti all’osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni del fondo dell'associazione attraverso versamenti di quote straordinarie e aggiuntive per la copertura e il pagamento delle spese specificatamente approvate dall’Assemblea dei soci.
Art.8: Decadenza dalla qualifica di socio
Ogni socio può essere sospeso, espulso o radiato nei casi di cui sotto:
1) Mancato pagamento della quota associativa;
2) Non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, e altre delibere prese dagli organi sociali;
3) Si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
4) Arrecassero danni morali o materiali all'associazione.
L’associato radiato non può essere riammesso previa discussione dell’assemblea.
Avverso la sospensione, l'espulsione o la radiazione, i soci possono ricorrere all'Assemblea dei Soci.
I soci s’impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all’infuori di quelle previste dal presente Statuto.
Art.9: Gli organi dell'associazione
Gli organi dell'associazione sportiva sono l’Assemblea dei soci, la Presidenza (ex consiglio direttivo) e il Presidente.
Le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario e richiedono il possesso della qualifica di socio.
La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza immediata dalle cariche ricoperte all’interno degli organi dell’Associazione.
Art.10: L'Assemblea
L'assemblea dell’Associazione:
1) È l'organo sovrano dell’Associazione;
2) È costituita con voto deliberativo dagli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari; essi non possono delegare la loro rappresentanza ad altri iscritti; hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
3) È convocata dalla Presidenza, in via ordinaria, almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, qualora lo richiedano il 10% dei soci; la convocazione deve:
· Avvenire almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
· Essere affissa presso la sede;
· Indicare la data e il luogo della riunione, l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno 24 ore, l’argomento all’ordine del giorno e il programma dei lavori;
4) Decide gli indirizzi programmatici dell’associazione e ne verifica l'attuazione da parte della Presidenza;
5) Approva annualmente il conto economico preventivo, e il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
6) Apporta modifiche allo statuto e approva eventuali regolamenti, ne adotta i provvedimenti e lo attua.
L'assemblea dell’Associazione Sportiva, alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente, è convocata con ordine del giorno:
a) Elezione del Presidente;
b) Determinazione della composizione della Presidenza in base alle specifiche caratteristiche dell'Associazione, tenendo presente che ne fanno parte di diritto un rappresentante degli atleti e un rappresentante dei tecnici designati, in apposite riunioni organizzate dalla Presidenza;
c) Elezione, su proposta del Presidente, di uno o più Vice Presidenti e degli altri membri la Presidenza tenendo conto che devono essere comunque attribuite le responsabilità dell'organizzazione e dell’amministrazione;
Le delibere dell'Assemblea e i rendiconti consuntivi devono essere portati a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.
L’Assemblea è validamente costituita quando è presente in prima convocazione il 50% più uno degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti presenti; indi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, obbligando tutti gli associati, anche i non intervenuti e i dissenzienti.
Art.11: La Presidenza dell’Associazione
La Presidenza:
1) È l'organo esecutivo dell'Associazione che sviluppa il programma stabilito dall'assemblea dei soci;
2) È convocata dal Presidente, ed è validamente costituita con la maggioranza della presidenza, deliberando validamente con il voto favorevole dei presenti;
3) Dura in carica 4 anni, ma decade qualora per dimissioni o altri motivi venisse a mancare la maggioranza dei componenti eletti dall'assemblea;
4) Procede all'elezione del Presidente tra i suoi membri se l'assemblea le ha delegato tale funzione e su proposta del Presidente procede all'attribuzione delle responsabilità associative ad altri soci;
5) Delibera sulle domande di ammissione dei soci;
6) Redige i regolamenti interni e attua i provvedimenti;
I membri della Presidenza non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina, facente capo a un ente di promozione sportiva;
Le riunioni della Presidenza sono presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Art.12: II Presidente
II Presidente:
1) Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o per mezzo di suoi delegati;
2) Convoca e presiede la Presidenza e cura l’attuazione delle sue deliberazioni;
3) Stipula gli atti inerenti all’attività associativa;
4) In caso d’impedimento o di prolungata assenza ha facoltà di delegare sue funzioni al Vice Presidente;
II Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla sua elezione; tali consegne devono risultare da corretto processo verbale ed essere portate a conoscenza della Presidenza alla prima riunione.
Art.13: Processi verbali
Di tutte le riunioni dell'assemblea e della Presidenza deve essere redatto un processo verbale che va trascritto negli appositi libri verbali.
Art.14: Gratuità degli incarichi e soci lavoratori
I componenti la Presidenza e gli incaricati delle varie attività, prestano la loro opera gratuitamente.
Eventuali compensi per incarichi e/o rimborsi spese dovranno essere approvati dalla Presidenza e iscritti nel bilancio dell’Associazione. In tal caso, qualora si tratti di attività connesse direttamente o indirettamente con l’attività sportiva o, comunque, motoria, saranno adottate in merito le normative in materia di sport.
Alla data attuale è applicabile quanto previsto in merito ai compensi erogati ai sensi dell'art. 37, legge 342/2000 di modifica dell’art. 2 del decreto ministero delle finanze n. 473 del 26/11/1999, nonché dal regolamento attuativo dell’art. 25 della legge n. 133 del 13/05/1999 e successive modifiche. E’ altresì applicabile quanto previsto dal comma 299, art.1, L.296/2006.
L’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Non esistendo a tutt’oggi una norma di legge, sull’associazionismo di promozione sociale (L.383/2000) che disciplini il particolare rapporto che s’instaura tra l’Associazione e i soci eventualmente addetti all’espletamento retribuito di servizi rivolti ad associati intenti allo svolgimento di attività sociali istituzionali, al fine di sopperire alla vacatio legis, ai sensi dei poteri conferiti all’assemblea dei soci dall'art. 36 del Cod. Civ., stabilisce di poter utilizzare all’uopo preferibilmente, come più confacente, il meccanismo previsto all’art. 2549 e segg. del codice civile in materia di associazione in partecipazione, mutuandolo esclusivamente nei suoi effetti pratici, limitatamente a quanto non in contrasto con le finalità istituzionali delle associazioni di promozione sociale senza scopo di lucro.
Tale decisione non inficia la possibilità di disciplinare l’eventuale prestazione lavorativa attraverso le usuali norme vigenti in materia; la Presidenza, ai sensi e per effetto di quanto stabilito dalla legge 7 dicembre 2000 n.383, art. 18, concorda con l’eventuale prestatore d’opera la forma contrattuale più consona al comune interesse. La retribuzione conseguente all’eventuale contratto di associazione in partecipazione, particolare di cui sopra, costituirà esclusivamente compenso per prestazione di lavoro professionale e non potrà dar luogo in nessun caso a compensi superiori del venti per cento, rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo di lavoro per la medesima qualifica.
Art.15: Patrimonio
II patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei Soci e da tutti i beni mobili e immobili a esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I singoli Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune;
In considerazione della natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e, conseguentemente, è vietato distribuire anche in modi indiretti utili o avanzi di gestione e fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I beni patrimoniali dell'Associazione devono essere inventariati.
Art.16: Ricorsi
Le denunce per atti contrastanti con lo Statuto sono demandate all’Assemblea dei soci.
Le questioni inerenti alla disciplina sportiva seguono le norme del "regolamento di disciplina" dell’eventuale Associazione Nazionale di appartenenza o del CONI.
Art.17: Modifiche Statutarie
Per modificare lo Statuto ,occorrono la presenza di almeno 3/4 degli associati ,e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (Art .21 del Codice Civile ) .
Art.18: Scioglimento dell'Associazione
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto al voto (Art.21 del Codice Civile).
L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive e di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.19: Rinvio delle norme
Per quanto non contenuto nel presente Statuto, si rimanda alla Statuto Nazionale dell’eventuale Associazione Nazionale di appartenenza, o del CONI , e al suo regolamento di applicazione al quale l'Associazione s'impegna a conformarsi , o comunque, al Codice Civile e alla legislazione vigente in materia di sport.
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